Cigo-Cigs-Naspi. Nuovi importi massimi per il 2023
L’art. 3, D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla L. n. 234/2021 - legge di Bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lett. b) del comma 5 del medesimo articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, è aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 3, cc. 5, 5-bis e 6, D.Lgs. n. 148/2015).
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – CIGO - CIGS
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2022 prescindono dagli importi delle retribuzioni mensili di riferimento.
L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26, L. n. 41/1986, pari attualmente al 5,84%, so-no i seguenti:
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.321,53 |
1.244,36 |
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi è pari a 1.352,19 € per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 €.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 8 febbraio 2023
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