Bonus carburanti. Decreto Legge 14 gennaio 2023 n. 5
Art. 1 - Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, la norma che prevede anche per il 2023 la possibilità -ma non l’obbligo- per il datore di lavoro di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200€ come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.
Nella sostanza, si tratta della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/202 (decreto Ucraina), successivamente convertito in legge n. 51/2022.
Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, importo che non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.
L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale e salvo ulteriori disposizioni è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23€.
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato senza alcun limite di reddito.
Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Pertanto, anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23€ annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23€ totali.
I buoni potranno essere riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruiti anche in un momento successivo.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 16 gennaio 2023
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