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Bonus carburanti. Decreto Legge 14 gennaio 2023 n. 5

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Art. 1 - Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per autotrazione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a euro 200 per lavoratore. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a  1,2  milioni  di euro nell'anno 2024  si  provvede,  quanto  a  7,3  milioni  di  euro nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2  milioni  di  euro  nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  le  esigenze indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, la norma che prevede anche per il 2023 la possibilità -ma non l’obbligo- per il datore di lavoro di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200€ come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.

Nella sostanza, si tratta della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/202 (decreto Ucraina), successivamente convertito in legge n. 51/2022.

Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni  e  altri titoli  analoghi per  l’acquisto  di carburanti  per  il  periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, importo che non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale e salvo ulteriori disposizioni è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23€.

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato senza alcun limite di reddito.

Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Pertanto, anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23€ annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23€ totali.

I buoni potranno essere riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruiti anche in un momento successivo.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 16 gennaio 2023

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