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Modifiche alla legge 30 dicembre 2021 n. 234. Norma anti delocalizzazioni

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Attraverso il decreto Aiuti-ter si interviene modificando la legge 30 dicembre 2021 n. 234 definita norma anti delocalizzazioni.

La prima modifica riguarda la tempistica relativa alla discussione del piano sociale da discutere con le rappresentanze sindacali, che da 30 giorni vengono aumentati a 90 giorni.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale e conseguentemente all’avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, il contributo previsto dell’art. 2, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92 viene innalzato dal 50% al 500%.

Viene inserita la norma in cui sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale è prevista la restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

Fino alla completa restituzione delle somme percepite e da restituire da parte del datore di lavoro non è consentito poter percepire ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

La norma si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse, lo stesso dicasi per i previsti 120 giorni anche in caso di comunicazione del piano già effettuata alle rappresentate sindacali.

Infine si ribadisce che la presente norma si applica alle ai datori di lavoro che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato (inclusi gli apprendisti e i dirigenti) mediamente almeno 250 dipendenti, in caso di delocalizzazione o chiusura per cessazione di attività di una sede aziendale che comporti il licenziamento di 50 o più dipendenti.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 19 settembre 2022

Attraverso il decreto Aiuti-ter si interviene modificando la legge 30 dicembre 2021 n. 234 definita norma anti delocalizzazioni.

La prima modifica riguarda la tempistica relativa alla discussione del piano sociale da discutere con le rappresentanze sindacali, che da 30 giorni vengono aumentati a 90 giorni.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale e conseguentemente all’avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, il contributo previsto dell’art. 2, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92 viene innalzato dal 50% al 500%.

Viene inserita la norma in cui sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale è prevista la restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

Fino alla completa restituzione delle somme percepite e da restituire da parte del datore di lavoro non è consentito poter percepire ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

La norma si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse, lo stesso dicasi per i previsti 120 giorni anche in caso di comunicazione del piano già effettuata alle rappresentate sindacali.

Infine si ribadisce che la presente norma si applica alle ai datori di lavoro che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato (inclusi gli apprendisti e i dirigenti) mediamente almeno 250 dipendenti, in caso di delocalizzazione o chiusura per cessazione di attività di una sede aziendale che comporti il licenziamento di 50 o più dipendenti.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 19 settembre 2022