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Bonus carburante. Articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21

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L’articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 512, in ragione dell’aumento del prezzo dei carburanti consente solo per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un valore massimo pari a 200€ per ciascun lavoratore.

La norma, stabilisce specifiche caratteristiche per individuare sia i datori di lavoro, sia i lavoratori interessati a questo beneficio.
Il beneficio riguarda i “datori di lavoro privati”, vale a dire i datori di lavoro che operano nel settore privato.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, non è previsto nessun limite reddituale per poter accedere al beneficio e possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non necessariamente a titolo collettivo senza quindi la necessità di stipulare accordi collettivi.

Cosa diversa, invece se l’erogazione dei buoni benzina avviene in sostituzione di premi di risultato.
In tal caso deve essere sempre rispettata la norma prevista per questi ultimi.
Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di 258,23 € sia per i predetti buoni benzina per un valore di 200 €.
Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

Il beneficio può riguardare non solo i buoni benzina ma anche per il gasolio, Gpl, metano, ricarica di veicoli elettrici al fine di non creare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

Per quanto riguarda invece la tassazione la norma stabilisce che il bonus benzina di 200€ rappresenta un ulteriore agevolazione rispetto a quelle già previste dall’art. 51 comma 3 del TUIR e pertanto devono ritenersi a tutti gli effetti aggiuntivi ai 258,23€ per il paniere di beni e servizi.
Pertanto, le due erogazioni devono essere conteggiate tra loro in maniera assolutamente distinta in quanto soggette a soglie diverse il cui superamento - da verificare in sede di conguaglio - comporta la tassazione completa dell’intero importo.

Se il lavoratore dipendente beneficia di altri beni e servizi, questo non impedisce di poter beneficiare delle agevolazioni previste per il buono benzina.

I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere quindi un valore di 200€ per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23€ per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

A titolo di esempio:

  • Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per 150€ e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad 350€, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
  • Diversamente, se il valore dei buoni benzina è pari a 250€ e quello degli altri benefit è pari a 200€, l’intera somma di 450€ non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50€ relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, da erogare entro il termine del 12 gennaio 2023, con la possibilità di un loro utilizzo successivo.

Possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 15 luglio 2022

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