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Bonus 200 euro. Circolare Inps 73/2022 del 24 giugno 2022

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L’INPS attraverso la circolare 73/2022 del 24 giugno 2022 -condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, - ha fornito ulteriori precisazioni per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 200€.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, - quando sussiste il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), l’indennità deve essere erogata, nel mese di luglio, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, che prevedono lo slittamento del pagamento delle retribuzioni al mese successivo. (Retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 anche se di competenza del mese di giugno 2022), anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, o congedi).


Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18*.

*(Soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000€ - Reddito di cittadinanza)

Possono accedere al beneficio dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l’art. 30 e seguenti del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 (decontribuzione pari allo 0,8%), trova applicazione – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692€.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento suddetta indennità.

Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro.
Nella circolare viene precisato che a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare (23 giugno 2022).

Si ribadisce che l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione prevista, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Infine, l’INPS, erogherà previa domanda l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro e abbia avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Per i soggetti individuati nell’art. 32 del decreto legge 50/2022, (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, ecc) in forza nel mese di luglio, essendo lavoratori subordinati, il datore di lavoro erogherà il bonus dei 200€ senza dover verificare la sussistenza dei requisiti riferiti al 2021 (35.000€ di reddito previsto, 50 giornate di prestazione lavorativa).

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 27 giugno 2022

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