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Salute e sicurezza. Gestione infortuni

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Perdurando e aggravandosi il quadro degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro nelle imprese metalmeccaniche, ritengo che possa essere utile ai dirigenti delle strutture, alle Rsu e agli Rls la conoscenza delle modalità appropriate da tenersi nei casi di infortuni e malattie gravi e mortali.
1.  E opportuno che nelle prossime settimane le Rsu svolgano una campagna di informazione rivolta ai lavoratori che chiarisca che a fronte di un infortunio i lavoratori non lo comunichino solo alla dirigenza aziendale ma immediatamente anche e soprattutto agli Rls;
2.  Il Rls, al quale è stato comunicato l'avvenuto l'infortunio, deve informare il proprio capo diretto della necessità di assentarsi immediatamente dalla propria postazione lavorativa e di fruire di un permesso retribuito per andare sul luogo dell'infortunio ;
3. Il Rls deve essere avvisato sempre dai suoi compagni di lavoro dell'infortunio anche se non è presente nel turno lavorativo per permettergli comunque di intervenire;
4.  Il Rls che non è nel turno o sta fruendo di ferie, permessi o si trova in orario ridotto perche' in part- time o in solidarietà o è sospeso in cassa integrazione, una volta avvisato dell'avvenuto infortunio, se può, deve arrivare nel più breve tempo possibile nel luogo lavorativo, e come visitatore recarsi sul luogo dell'infortunio. E' diritto del Rls anche se non è nel turno entrare in qualsiasi momento nella sede lavorativa e recarsi in qualsiasi reparto o area;
5.  Il Rls arrivato sul luogo dell'infortunio, deve accertarsi, salvo che non sia un infortunio leggero, che sia stata chiamata l’ambulanza dal Rspp o da qualsiasi altro dirigente aziendale, attraverso il 112 o al 118, per il trasporto del lavoratore al pronto soccorso ospedaliero. In nessun caso si deve permettere il trasporto dell'infortunato, all'eventuale infermeria presente in azienda o che venga portato in ospedale con l'auto aziendale, il taxi o il mezzo privato di qualche lavoratore. La chiamata al numero di emergenza è importante che sia fatta immediatamente in quanto viene registrata l'ora e la ragione della chiamata stessa.
6.  Il Rls deve verificare se siano stati chiamati per i primi accertamenti: la polizia giudiziaria presente nello Spisal o Spresal, l'Arma dei Carabinieri e/o la Polizia di Stato e a secondo delle circostanze i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
7.  E' opportuno che gli Rls realizzino foto o video, se possono e comunque in maniera nascosta, in quanto vietato, per chiarire le modalità dell'infortunio stesso, se ciò non fosse possibile è opportuno disegnare o descrivere per iscritto quanto avvenuto;
8.  Gli Rls devono raccogliere immediatamente le testimonianze e il racconto su quanto avvenuto, da parte degli altri lavoratori, segnando i loro nomi e chiarendo bene l'orario dell'infortunio, in quanto il giorno dopo le testimonianze saranno sicuramente imprecise e/o non veritiere;
9.  Se il lavoratore è cosciente è necessario che almeno un Rls lo segua al pronto soccorso per parlargli e fornirgli le indicazioni per le risposte da dare al medico, in quanto il referto del pronto soccorso che viene inviato all'Inail dall'ospedale, è il primo e più importante documento che chiarisce le modalità di come è avvenuto l'infortunio e quali conseguenze ha determinato ed è importante che non vi siano registrati interventi aziendali che possono tendere a escludere responsabilità delle stesse. Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a 40 giorni deve essere immediatamente data comunicazione alla Procura della Repubblica.
10.  E' importante che le Rsu e gli Rls richiedano di essere interrogati, come testimoni, dagli organi investigativi presenti sul posto e consegnando DVR e DUVRI nonché eventuali verbali di riunione;
11.  E' opportuno che da questa fase sia presente davanti al luogo dell'infortunio anche la struttura con il suo Segretario Generale o qualsiasi altro componente della segreteria per il dovuto sostegno alla Rsu e Rls;
12.  E' necessario scrivere il più rapidamente possibile un comunicato da inviare ai mezzi di comunicazione in cui si evidenzia l’accaduto e si richiedono agli organi inquirenti indagini approfondite e rapide e a fronte dell’individuazione di eventuali responsabili dell’infortunio si comunica che la Fiom si costituirà parte civile;
13.  Si devono informare anche tutti i lavoratori di quanto è avvenuto chiedendo in una assemblea straordinaria di partecipare a un eventuale sciopero secondo le modalità che saranno individuate dalla Rsu. Lo sciopero non è alternativo all'eventuale raccolta di fondi per il lavoratore o per la famiglia se lo stesso è deceduto;
14.  La Fiom da dopo la tragedia della Thyssen a Torino con 7 lavoratori deceduti ha deciso di esercitare sempre il diritto di costituirsi come parte civile nei confronti di eventuali possibili responsabili dell'infortunio o della malattia grave e/o mortale e a questo principio dobbiamo sempre attenerci, non perchè siamo giustizialisti ma perche la costituzione parte civile impedisce le attenuanti e la riduzione della pena determinando una effettiva condanna di una o più persone ritenute responsabili e con un forte valore deterrente che può spingere altre imprese a rispettare le norme e a credere nella prevenzione;
15.  Le strutture non possono e non devono avere alibi per non procedere alla costituzione come parte civile a fronte del rinvio a giudizio di eventuali responsabili;
16.  Le strutture devono individuare anche attraverso le Camere del Lavoro avvocati penalisti a cui affidare l'incarico, nell'eventualità che ciò non fosse attuabile possono rivolgersi alla struttura nazionale che individuerà l'avvocato penalista dal pool che stiamo costituendo;
17.  La costituzione parte civile si effettua dopo il rinvio a giudizio degli eventuali responsabili nella prima udienza del processo o anticipatamente in occasione “ dell'incidente probatorio” , un istituto previsto dall'art. 392 del c.p.p. con il quale il pubblico ministero , anche su richiesta delle parti, in via preliminare , prima del giudizio, forma una prova. Se l'avvocato che rappresenta la Fiom si costituisce in questa fase parteciperà in termine conoscitivi a tutte le indagini successive fino alla loro conclusione e alle determinazioni del giudizio da parte della Procura;
18.  La Fiom può costituirsi parte civile a fronte di un infortunio o alla malattia grave , all'infortunio o alla malattia che ha portato alla morte del lavoratore anche se questo non era iscritto e anche se la famiglia dello stesso ha rinunciato a questa possibilità, poiché può essere stata indennizzata, in quanto l'infortunio ha leso non solo il diritto individuale ma anche diritti collettivi che noi in quanto sindacato generale rappresentiamo;
19.  E' utile che la struttura Fiom sia vicina alla famiglia del lavoratore e si renda disponibile all'aiuto, che deve realizzarsi anche nei confronti dell'infortunato grave al momento del suo rientro in azienda per individuare la mansione e la postazione più utile per lo stesso.

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Scarica questo file (1789 - Comunicazione Fiom su infortuni  nota del 22 giugno 2018.pdf) Salute e sicurezza. Gestione infortuni 79 kB 22-06-2018