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Salute e sicurezza. Nota su inidonietà fisica e psichica

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Stanno arrivando da tante strutture territoriali della Fiom, comunicazioni di licenziamenti di lavoratori per inidoneità fisica e psichica.

Vogliamo ricordare a tutti alcune informazioni di base relative alla presunta accertata inidoneità e di inoltrare queste comunicazioni non solo agli RLS ma all'insieme delle RSU e agli uffici vertenze.

Il giudizio di idoneità può essere parziale, temporanea, con prescrizioni o limitazioni o di inidoneità temporanea o permanente secondo il giudizio del medico competente come prescrive l'art. 41 del comma 6 del Dlgs 81/08 (Testo Unico).

Il medico competente esprime per iscritto, non verbalmente, come tante volte succede, il proprio giudizio e deve darne copia al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di una inidoneità temporanea devono essere chiaramente indicati i limiti temporali di validità e le possibili mansioni ove il lavoratore può essere ricollocato.

L'art. 42 del Testo Unico inoltre precisa che il datore di lavoro a fronte di un giudizio di inidoneità di un lavoratore alla mansione specifica, deve ottemperare a quanto disposto dalla Legge del 12 marzo 1999 n° 68 e di conseguenza prima di attivare interventi di sospensione dal lavoro odi licenziamento deve adibire il lavoratore in altre mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo lo stesso trattamento.

E' necessario che le RSU si impegnino a una individuazione preventiva delle mansioni possibili, ove ricollocare i lavoratori con inidoneità, anche attraverso un franco confronto con l'insieme dei lavoratori, affinché siano liberate postazioni lavorative utili per gli inidonei e sia impedita la dichiarazione della azienda della non esistenza di mansioni consone al lavoratore inidoneo.

Ricordiamo inoltre che è sempre vigente la legge che vieta il licenziamento delle persone, le quali sono state riconosciute come disabili se prima non si sia, come definisce la Legge 216/2003 tentato di adottare accomodamenti al luogo o alla postazione di lavoro per tentare il reinserimento lavorativo. Gli accomodamenti consistono nella rotazione, riduzione d'orario ect.

E' estremamente utile che le RSU e gli RLS propongano alle aziende corsi di formazione a favore dei lavoratori inidonei e/o anziani, con la partecipazione della dirigenza, per verificare congiuntamente la possibilità di adattare le mansioni alle inidoneità riscontrate.

Inoltre l'Inail recentemente ha messo a disposizione delle aziende con lavoratori infortunati o tecnopatici (inidonei) rilevanti finanziamenti che possano abbattere gli ostacoli per il reinserimento. Le norme in questione sono la Determina Inail n° 258 del 11 luglio 2016 e la Circolare Inail n° 51 del 30 dicembre 2016.

I licenziamenti possono e devono essere impediti se saremo in grado di utilizzare efficacemente tali leve.

Anche questi temi affronteremo nell'Assemblea Nazionale Fiom sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che si svolgerà venerdì 7 aprile a Padova e alla quale chiamiamo alla massima partecipazione.

Fiom nazionale

Maurizio Marcelli

 
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Scarica questo file (0332 - Ufficio SAS inidoneità nota Fiom.pdf) Salute e sicurezza. Nota su inidonietà fisica e psichica 99 kB 15-02-2017