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Tre referendum, una legge. Per giuste cause

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Sabato 9 aprile è iniziata la campagna referendaria della Cgil per un nuovo statuto dei lavoratori e contro il Jobs Act. Tre i quesiti su cui devono essere raccolte almeno 500.000 firme (autentificate) entro fine giugno, per poi dar vita ai referendum abrogativi che potrebbero svolgersi nella primavera del 2017. Per chiedere la cancellazione del “lavoro accessorio” - i voucher, la nuova forma del precariato diffuso -, la reintroduzione della piena responsabilità solidale negli appalti – la cui liberalizzazione incrementa il lavoro neto e l'economia criminale -, la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa per tutte le aziende sopra i cinque dipendenti – una nuova e più estesa formulazione dell'articolo 18 cancellato dal Jobs Act.

La campagna si completa con la raccolta di firme per una legge d'iniziativa popolare ispirata dalla “Carta dei diritti universali del lavoro” preparata dalla Cgil: 97 articoli per comporre un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori che dia diritti anche a chi non li ha mai avuti. In questo caso servono 50.000 firme da raccogliere entro il prossimo ottobre. Sia la “Carta dei diritti” che i quesiti referendari sul Jobs Act sono stati discussi dagli iscritti della Cgil in oltre 41.000 assemblee e votati da 1.466.697 persone, con il 98,49% di voti favorevoli alla “Carta” e il 93,59% a favore del percorso referendario.

I referendum e la legge d'iniziativa popolare riprendono, sul piano legislativo, le mobiltazioni dell'autunno 2014 contro le leggi e la politica sul lavoro del governo. Dopo di allora l'esecutivo ha proseguito sulla sua strada, senza dar retta a nessuno – se non a Confindustria, di cui ha recepito i programmi - varando il Jobs Act con i successivi decreti attuativi e accompagnando il tutto con tanta propaganda fatta di “svolte storiche” e inesistenti “miracoli occupazionali”.

La realtà ha invece continuato a parlare tutt'altra lingua: la disoccupazione continua a essere il doppio rispetto ai livelli pre-crisi, quella giovanile è tra le più alte d'Europa, cresce il numero degli “scoraggiati” che non un lavoro non lo cercano nemmeno più, dai Co.Co.Pro ai voucher la precarietà ha semplicemente cambiato nome, la possibilità di licenziare senza giusta causa miete i suoi primi frutti e pende come una spada di Damocle sui lavoratori dando alle imprese un potere senza controlli. Rispetto agli annunci e alla vulgata governativa il Jobs Act si è rivelato un fallimento ampiamente annunciato; rispetto ai bisogni e alle condizioni delle persone in carne e ossa questa legge e la politica che l'ispira sono un pericolo da evitare.

Le firme per i tre referendum e per la proposta di legge popolare verranno raccolte con appostiti banchetti organizzati dalle categorie sui posti di lavoro e dalla Cgil nei territori. Si può firmare anche presso le segreterie comunali e le cancellerie dei tribunali


Quesiti referendum anti-Jobs Act

Questi sono le tre domande (un po' complesse) su cui vengono raccolte le 500.000 firme necessarie per indire i referendum abrogativi di alcune parti del Jobs Act: contro la cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la liberalizzazione degli appalti e l'introduzione dei voucher.

Le firme dovranno essere raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta di referendum sulla Gazzetta ufficiale, cioè entro la fine di giugno 2016. I referendum dovrebbero svolgersi – salvo elezioni anticipate – tra aprile e giugno 2017.

Primo quesito (reintroduzione della reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa e sua estensione alle imprese sopra i 5 addetti – “articolo 18”)

«Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile";

- comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto";

- comma 5 nella sua interezza;

- comma 6, limitatamente alla parola "quinto"e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo";

- comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo";

- comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ",anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".».

Secondo quesito (eliminazione dei voucher)

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».

Terzo quesito (responsabilità e controllo sugli appalti)

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?».

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