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Smart-working: istruzioni per l'uso

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Il governo a causa dell’emergenza Covid-19 è intervenuto sulle modalità di accesso allo smart working;ha introdotto una versione «semplificata»; ha eliminato il requisito della volontarietà e dell’accordo scritto, estendibile per l’intera durata dello stato di emergenza a ogni tipo di lavoro subordinato; ha esteso il diritto alla priorità per i lavoratori disabili, per coloro che assistono un portatore di handicap, o lavoratori, lavoratrici affetti da gravi patologie.

In particolare lo smart working è una modalità di lavoro che si svolge in parte in azienda e in parte all’esterno della stessa.

Il datore di lavoro e il lavoratore siglano un accordo scritto che disciplina la prestazione lavorativa svolta all’esterno dell’azienda così come disciplinato dalla Legge 81/2017.

In molte aziende, oggi lo smart working è regolato da accordi aziendali.

L’accordo deve attuare i seguenti punti:

1. l’orario di lavoro non può superare quello previsto dal Ccnl;

2. il diritto alla disconnessione: l’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonchè le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore;

3. il trattamento economico e normativo non può essere inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono la stessa mansione in azienda (riconoscimento dei buoni pasto, del lavoro straordinario, del premio di risultato, ecc.);

4. le condotte sono sanzionabili a livello disciplinare;

5. il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

6. il diritto alla formazione continua così come previsto dall’articolo 7 del Ccnl;

7. l’individuazione delle fonti di rischio per la salute;

8. garantire la privacy del lavoratore e impedire il controllo diretto sulla prestazione (art.4 Stat. lav.);

9. la tutela del lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali legate alla mansione anche quando è resa all’esterno dell’azienda;

10. garantire la volontarietà e la possibilità di recesso alla fine dell’emergenza.

11. la priorità di accesso allo smart working per le lavoratrici che ne fanno richiesta nei tre anni successivi alla conclusione del periodo del congedo di maternità e per coloro che hanno figli in condizioni di disabilità grave.

La FIOM non Vi lascia soli

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