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Fiom News. Lavoratori fragili

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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO AL 24 APRILE 2020

Dpcm 8 marzo 2020

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi mobilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare, comunque, luoghi affollati nei quali non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Protocollo 14 marzo 2020

Il protocollo condiviso tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con il governo del 14 marzo 2020 affida alla figura del medico competente il compito di segnalare all’azienda situazioni afferenti particolari fragilità e/o patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l’azienda provveda alla loro tutela.

Dl 17 marzo 2020

Il decreto legislativo del 17 marzo stabilisce che (a tutto il 3 maggio) ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/1992) nonchè ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero.

Chi sono i lavoratori «fragili»

Vanno salvaguardati i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da:

Malattie vascolari

Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.

Malattie respiratorie (*)

Asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva.

Dismetaboliche

Diabete mellito tipo I e II scompensato.

Neurologiche psichiatriche

Sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi.

Autoimmuni sistemiche

Artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc.

Oncologiche

In fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto.

(*) Per quanto concerne le malattie respiratorie, sentito il medico competente, appare opportuno allargare la tutela anche alle possibili patologie connesse all’esposizione prolungata all’amianto.

Cosa deve fare il lavoratore «fragile»

Occorre diversificare tra i casi già noti al medico competente (precedenti visite refertate nella cartella sanitaria o di rischio) dalle patologie recenti, per le quali spetta al lavoratore fragile, sentito il medico curante (di base o specialista), l’onere di avvisare l’azienda per il tramite del medico competente.

Esonero dalla prestazione lavorativa

Per il riconoscimento del trattamento di malattia il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale che, nel redigere la certificazione di malattia (con apposito codice V07), deve riportare tutti gli elementi diagnostici utili a fare emergere la gravità del quadro clinico cui è affetto il lavoratore. Con circolare applicativa dell’articolo 26 del Dl 18 marzo la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta assimilando agli organi medico legali competenti, i medici di base e quelli convenzionati con il Ssn.

Ammortizzatori sociali

Con il Decreto Legislativo Cura Italia del 16 marzo 2020 sono riconosciute ed estese a tutto il territorio nazionale le misure a sostegno delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro (congedi, cassa integrazione, assegno ordinario).

La collocazione in cassa integrazione di un lavoratore fragile per il quale è previsto il rilascio della apposita certificazione si traduce per il lavoratore in un danno retributivo in quanto è significativa la differenza di trattamento tra il ricovero ospedaliero (100%) e quello dell’ammortizzatore sociale. Per cui, ad autotutela del lavoratore fragile, vale la pena faticare un poco per ottenere la suddetta certificazione da presentare all’azienda.

Va sostenuta invece nei casi in cui il lavoratore sia in una situazione di fragilità non riconosciuta dagli organi sanitari competenti, fatto salvo il diritto del lavoratore di scegliere volontariamente per il ricorso all’utilizzo di ferie e/o par pregressi o in maturazione.

Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus del 24 aprile 2020

L’aggiornamento del Protocollo raccomanda particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età, al reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19 e assegna al medico competente:

• il compito di segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e all’azienda di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy;

• individuare, alla ripresa dell’attività lavorativa, i soggetti con particolari situazioni di fragilità.

Ruolo dei Rsu/Rls/Rlst

Il confronto tra il servizio di prevenzione e protezione, nei comitati di sorveglianza e nei confronti sindacali si deve svolgere con la presenza del medico competente.

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