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Schema di decreto legislativo sugli Ammortizzatori sociali Cassa integrazione guadagni - ordinaria e straordinaria - Contratti di solidarietà

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Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti per i quali sono estesi gli obblighi contributivi; sono confermati i requisiti, la contribuzione figurativa, l'importo dell'integrazione salariale e l'anticipo. Di conseguenza:
  • - per aver diritto al trattamento i lavoratori devono aver maturato un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni;

  • - l'importo del trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale persa e non può superare i massimali definiti ogni anno;

  • - l'integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia e l'integrazione contrattuale;

  • - i periodi in cassa integrazione sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata e di vecchiaia;

  • - l'azienda eroga l’anticipo del trattamento di integrazione salariale al lavoratore ad ogni periodo di paga.

Viene introdotto il limite di 24 mesi complessivi per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
 
1) Confermata la cassa integrazione ordinaria, che rimane definita nel periodo di 13 settimane consecutive per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile:
  • - in caso di cassa ordinaria le integrazioni salariali sono autorizzate fino al limite del 33% delle ore lavorabili nel biennio.

2) Ridotta a 24 mesi la durata massima complessiva della cassa straordinaria e a 36 mesi quella dei contratti di solidarietà ed è modificato, da fisso a mobile, il quinquennio di riferimento; è confermata la cancellazione della cassa integrazione per cessazione di attività dell'impresa o di un ramo di azienda. La cassa straordinaria non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi ed è fissata in
  • - 12 mesi in caso di crisi aziendale, con un ulteriore periodo di 12 mesi che può essere concesso dopo una ripresa dell'attività produttiva di almeno 8 mesi;

  • - 24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale;

  • - 24 mesi in caso di contratto di solidarietà, prorogabile a 36 mesi.

Le integrazioni salariali sono autorizzate:
  • - in caso di riorganizzazione e crisi aziendale fino al limite dell'80% delle ore lavorabili (questa misura entra in vigore dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto);

  • - in caso di contratto di solidarietà le integrazioni salariali sono autorizzate per ciascun lavoratore fino al limite massimo del 70% delle ore lavorabili.

Con accordo al Ministero del Lavoro ed entro il limite di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 – 2017 - 2018 possono essere autorizzati ulteriori 6 mesi in caso di crisi aziendale. Il contratto di solidarietà può prevedere una riduzione massima di orario pari al 60% delle ore lavorabili.

3) Modificata la contribuzione dovuta dalle imprese: è ridotta la contribuzione ordinaria versata dalle imprese ed è aumentata la contribuzione addizionale che le imprese dovranno versare quando ricorrono alla cassa integrazione.

Il contributo ordinario per gli ammortizzatori sociali versato da tutte le imprese sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore 
  • è ridotto per le imprese nelle seguenti misure:

- cassa ordinaria da 1,90% a 1,70% per le aziende fino a 50 dipendenti
- da 2,20% a 2% per le aziende con oltre 50 dipendenti
- cassa straordinaria da 0,90 % a 0,60% a carico dell'azienda
 
Aumenta il costo a carico delle imprese che utilizzano la cassa integrazione con l'aumento del contributo addizionale a carico delle imprese:
  • - nei primi 12 mesi le imprese dovranno versare il 9% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria;

  • - nei mesi da 12 a 24 le imprese dovranno versare il 12% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria;

  • - nei mesi da 24 a 36 le imprese dovranno versare il 15% della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e integrate dalla cassa ordinaria o straordinaria.

Il contributo addizionale fino ad oggi era definito nelle seguenti percentuali:
  • - per le aziende fino a 50 dipendenti pari al 4%

  • - per le aziende con oltre 50 dipendenti pari al 8%

  • - è mantenuto invece il contributo ordinario versato dai lavoratori per la cassa straordinaria, pari allo 0,30 % della retribuzione dalle imprese per la mobilità, pari allo 0,30 % della retribuzione

Nelle casse dell'Inps mancheranno i maggiori versamenti oggi previsti e garantiti dalla contribuzione ordinaria mentre alle imprese costerà di più il ricorso alla cassa integrazione
 
4) Le procedure di informazione e consultazione sindacale
  • - prevedono l'obbligo di consultazione alle rappresentanze sindacali aziendali e l'obbligo di consultazione nei confronti delle OO.SS. maggiormente rappresentative è previsto solo in assenza delle rappresentanze aziendali;

  • - la procedura di consultazione è ridotta, da 25 a 10 giorni, nelle aziende fino a 50 dipendenti;

  • - in caso di cassa straordinaria entro tre giorni và inoltrata la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

5) L'integrazione salariale, se supera nei 12 mesi il 50% delle ore lavorabili, è condizionata alla disponibilità e agli obblighi del lavoratore inoccupato, disoccupato o percettore di ammortizzatori sociali.
 
6) Nelle imprese con più di 5 dipendenti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è previsto l'obbligo al versamento di un'aliquota di contribuzione ordinaria, ripartita tra azienda e lavoratore, ai fondi di solidarietà bilaterali per assicurare, forme di sostegno al reddito dei lavoratori di importo almeno pari all'integrazione salariale e di durata massima da stabilire nei limiti delle 13 settimane e i 24 mesi.

7) Norme transitorie per gli accordi già stipulati:

  • - le casse integrazioni straordinarie conseguenti alle consultazioni già concluse alla data di entrata in vigore del decreto, mantengono le durate previste dalla normativa vigente alla data delle consultazioni stesse ma i trattamenti riguardanti i periodi successivi alla data di entrata in vigore del decreto rientrano nella durata massima dei 24 mesi;

  • - la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale può essere autorizzata, di concerto dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'economia, per gli accordi conclusi entro il 31.5.2015 in sede governativa che prevedano un ricorso agli ammortizzatori sociali superiore ai limiti previsti dal decreto – su domanda da inoltrare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto e nel limite di spesa fissato in 90 milioni per il 2017 e in 100 milioni per il 2018;

  • - il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica per i trattamenti richiesti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso; ai fini del calcolo della durata massima complessiva, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Ufficio sindacale Fiom nazionale

Roma, 16 giugno 2015