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Fine dello stato di emergenza Covid-19. Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022

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Il 24 marzo u.s., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 il nuovo decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Sicuramente la notizia più rilevante contenuta nel decreto legge, dopo uno stato di emergenza epidemiologica Covid-19 dichiarato il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte, è la cessazione (31 marzo 2022) dell’emergenza.

Cessazione che avrà diverse conseguenze, tra cui, cessano le funzioni di diverse strutture dell’emergenza, ma si arriva, attraverso le nuove norme, al superamento del sistema delle zone colorate, all’eliminazione delle quarantene precauzionali, ecc.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1 aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base.

Dal 1 maggio viene eliminato tale obbligo.

Rimane in vigore fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per gli over 50; pertanto chi non si vaccina entro questa data, rischia una sanzione di 100 euro.

Accesso alle mense

Dal 1 aprile al 30 aprile 2022 -con decadenza degli obblighi dal primo maggio- è previsto l’obbligo di Green Pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.

Smart Working

Lo Smart Working nel settore privato viene prorogato fino al 30 giugno 2022, pertanto per altri tre mesi dopo la conclusione dello stato di emergenza i datori di lavoro potranno applicare la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti con contratti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017.

Sempre fino al 30 giugno viene prorogato lo smart working per i lavoratori fragili.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 31 marzo 2022

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